LA
GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
La 626 nelle
Pubbliche Amministrazioni
Il D.Lgs 626/94
nell’art. 1, comma 1, sancisce l’applicabilità delle misure
prescritte in materia di igiene e sicurezza sia per privati che
pubblici, il medesimo articolo individua anche nelle
Amministrazioni Pubbliche quali destinatarie degli obblighi e dei
numerosi nuovi adempimenti previsti dalla legge.
La piena
attuazione del D.Lgs 626/94, anche nella pubblica amministrazione,
deve rappresentare un impegno ed al tempo stesso un obiettivo di
primaria importanza.
Il D.Lgs 242/96
precisa e stabilisce che, nelle amministrazioni pubbliche, devono
essere considerati datori di lavoro:
§
il dirigente,
al
quale spettano i poteri di gestione;
§
il funzionario,
pur
senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale.
Per la
determinazione delle responsabilità in ambito prevenzionistico si
ritiene fondamentale la verifica dei mezzi economici e finanziari
effettivamente disponibili e gestibili dal dirigente/funzionario.
Il dirigente/funzionario non ha il pieno potere economico e
decisionale, come noto, egli è vincolato dai piani di bilancio.
La
giurisprudenza ci insegna che possono essere perseguiti penalmente,
in ambito di Amministrazione Comunale, tutti i consiglieri che
votando contrario alla messa in bilancio di un determinato onere ai
fini della sicurezza, ne hanno determinato l’inapplicabilità e
conseguentemente lo scaturirsi dell’infortunio;
Col D.Lgs.
626/94 il datore di lavoro si trova coinvolto in una serie di
oneri e responsabilità in materia di sicurezza ed igiene; spesso
però egli non ha le competenze per essere un esperto di sicurezza,
così la legge ha istituito un organo tecnico specifico dando al
datore di lavoro il solo onere relativo alla sua organizzazione.
Tale servizio è il Servizio di Prevenzione e Protezione, che può
essere determinato all’interno dell’azienda o tramite
incarichi a persone o servizi esterni all’azienda (consulenti
esperti in materia).
Compiti del
Servizio di Prevenzione e Protezione sono:
§
l’individuazione dei fattori di rischio e la loro valutazione;
§
l’individuazione delle misure e delle procedure di sicurezza;
§
i
programmi di formazione, la collaborazione alle azioni di formazione
e di informazione;
§
la
consultazione del medico competente e dei rappresentanti dei
lavoratori. (Art. 11 del D.Lgs 626/94 per le aziende soggette).
Il documento
di valutazione dei rischi
L’art. 4 del
D.L.gs 626/94, e successive modifiche, prevede che il datore di
lavoro, avvalendosi della consulenza tecnica sopra citata, proceda
alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, tale
processo si sviluppa con lo
studio di tutte le operazioni, conoscitive ed operative per poter
stimare il rischio di esposizione per la sicurezza e salute dei
lavoratori dipendenti dell’azienda, il documento non deve essere un
Compimento burocratico ai fini di se stessa, ma deve essere una
relazione che descriva lo stato di salute dell’azienda dal punto di
vista della sicurezza in base a tutte le normative vigenti :
I Fase: Identificazione dei fattori di rischio
·
Analisi delle fasi operative per rilevamento di fattori
di rischio.
II Fase: Individuazione dei rischi di esposizione
·
Misure di sicurezza, sistemi di protezione, modalità
operative attuate.
·
Rischi di esposizione di interesse prevenzionistico.
III Fase: Stima dei rischi
·
Verifica del rispetto di buona tecnica prevenzionistica.
·
Misura dei parametri di Rischio e loro quantificazione.
·
Definizione dei reali rischi di esposizione.
IV Fase: Stesura
del documento
Anche laddove
sia stata effettuata la valutazione dei rischi, è necessario
rilevare sia i mutamenti dell’attività svolta sia l’evoluzione
normativa in materia di sicurezza (negli ultimi anni sono stati
parecchi i disposti legislativi che integrano e modificano la
normativa di riferimento).
Citiamo come
esempi:
§
il
D. M. 10.03.1998, con il quale ai datori di lavoro è fatto obbligo
di valutare e classificare il rischio di incendio nei luoghi di
lavoro nonché di indicare le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare.
§
Il
D.M. 02.10.2000, con il quale si emanano le linee guida d’uso dei
Videoterminali.
Proprietà
comunali
Un primo livello
di analisi riguarda la sicurezza dei luoghi e degli ambienti.
Oltre agli
ambienti di lavoro dove prestano servizio non solo i dipendenti, ma
anche fruitori esterni Esempio: palazzo comunale, depositi,
acquedotto, scuole, cimitero, impianti sportivi, biblioteca,
mattatoio, ambulatori medici etc
Informazione
e formazione
Gli artt.
21 e 22 del D.Lgs 626/94 nonché le recenti sentenze della Corte di
Cassazione sanciscono la formazione ed informazione dei lavoratori
come uno dei punti cardini della sicurezza; i lavoratori dovranno
essere coinvolti attraverso un’opera di sensibilizzazione per mezzo
di riunioni periodiche, emissione di Procedure e verifica del grado
di coinvolgimento del personale stesso, (non è da ritenersi valida
la formazione attraverso il solo rilascio di una procedura o
brochure).
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Novità su
denuncia e verifiche di messa a terra
Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2002 è stato pubblicato il
d.P.R. 462/2001,
“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici
e di impianti elettrici pericolosi".
Il testo semplifica le denunce di installazioni e dispositivi
antifulmine, di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi.
Saranno abrogati gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e gli gli articoli 2, 3 e 4
del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12
settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo
decreto
e variano gli intervalli di tempo tra una verifica obbligatoria e
l'altra.
- La messa in esercizio degli impianti elettrici non può essere
effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che deve
rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti
ad omologazione dell'impianto.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed
all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni ove è
stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la
dichiarazione di cui sopra è presentata allo stesso sportello unico.
- L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente degli impianti di messa a terra degli
impianti elettrici. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
- Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli
installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli
ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la
periodicità è biennale. Per l'effettuazione della verifica, il
datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla
base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed
esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. Anche queste
verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
sempre a carico del datore di lavoro.
LE DISPOSIZIONI
GLI IMPIANTI
DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE FULMINI
OMOLOGAZIONE |
L’omologazione avviene con la verifica dell’installatore che
rilascia la dichiarazione di conformità.
Sono
abrogati i modelli A e B |
INVIO
DICHIARAZIONE |
Entro trenta
giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL
o all’ARPA di competenza, o allo sportello unico ove istituito. |
ORGANI DI
VERIFICA |
L’ISPESL
effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla
normativa vigente degli impianti.
Per
l’attuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL
o all’ARPA o ad organismi individuati dal Ministero delle
Attività Produttive. |
PERIODICITA’ |
Le verifiche
sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare ad
intervalli non superiori a cinque anni. Rimangono biennali le
verifiche degli impianti a maggiore rischio elettrico, come i
cantieri, i locali ad uso medico e gli ambienti a maggiore
rischio di incendio. |
IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON RISCHIO DI
ESPLOSIONE
OMOLOGAZIONE |
L’omologazione avviene con la verifica dell’installatore che
rilascia la dichiarazione di conformità.
E’ stato
abrogato il modello C. |
INVIO
DICHIARAZIONE |
Entro
trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL
ed all’ASL o all’ARPA di competenza, o allo sportello unico
ove istituito. |
ORGANI
DI VERIFICA |
La prima
verifica deve essere fatta dalla ASL o all’ARPA su tutti gli
impianti. |
PERIODICITA’ |
Le
verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve
effettuare ad intervalli non superiori a due anni.
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