RECENSIONI

 

 

 

. La gestione della sicurezza nelle pubbliche amministrazioni

 

. Novità su denuncia  e verifiche di messa a terra

 

 

 

 

 

 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

 

La 626 nelle Pubbliche Amministrazioni

Il D.Lgs 626/94 nell’art. 1, comma 1,  sancisce l’applicabilità delle misure prescritte in materia di igiene e sicurezza sia per privati che pubblici, il medesimo articolo individua anche nelle Amministrazioni Pubbliche quali destinatarie degli obblighi e dei numerosi nuovi adempimenti previsti dalla legge.

La piena attuazione del D.Lgs 626/94, anche nella pubblica amministrazione, deve rappresentare un impegno ed al tempo stesso un obiettivo di primaria importanza.

Il D.Lgs 242/96 precisa e stabilisce che, nelle amministrazioni pubbliche, devono essere considerati datori di lavoro:

§         il dirigente, al quale spettano i poteri di gestione;

§         il funzionario, pur senza qualifica dirigenziale, quando sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Per la determinazione delle responsabilità in ambito prevenzionistico si ritiene fondamentale la verifica dei mezzi economici e finanziari effettivamente disponibili e gestibili dal dirigente/funzionario. Il dirigente/funzionario non ha il pieno potere economico e decisionale, come noto, egli è vincolato dai piani di bilancio.

La giurisprudenza ci insegna che possono essere perseguiti penalmente, in ambito di Amministrazione Comunale, tutti i consiglieri che votando contrario alla messa in bilancio di un determinato onere ai fini della sicurezza, ne hanno determinato l’inapplicabilità e conseguentemente lo scaturirsi dell’infortunio;

Col D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro si trova coinvolto in una serie di oneri e responsabilità in materia di sicurezza ed igiene; spesso però egli non ha le competenze per essere un esperto di sicurezza, così la legge ha istituito un organo tecnico specifico dando al datore di lavoro il solo onere relativo alla sua organizzazione. Tale servizio è il Servizio di Prevenzione e Protezione, che può essere determinato all’interno dell’azienda o tramite incarichi a persone o servizi esterni all’azienda (consulenti esperti in materia).

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:

§         l’individuazione dei fattori di rischio e la loro valutazione;

§         l’individuazione delle misure e delle procedure di sicurezza;

§         i programmi di formazione, la collaborazione alle azioni di formazione e di informazione;

§         la consultazione del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori.  (Art. 11 del D.Lgs 626/94 per le aziende soggette).

Il documento di valutazione dei rischi

L’art. 4 del D.L.gs 626/94, e successive modifiche, prevede che il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza tecnica sopra citata, proceda alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, tale processo si sviluppa con lo studio di tutte le operazioni, conoscitive ed operative per poter stimare il rischio di  esposizione per la  sicurezza  e salute dei lavoratori dipendenti dell’azienda, il documento non deve essere un Compimento burocratico ai fini di se stessa, ma deve essere una relazione che descriva lo stato di salute dell’azienda dal punto di vista della sicurezza in base a tutte le normative vigenti :

 

I Fase: Identificazione dei fattori di rischio

·        Analisi delle fasi operative per rilevamento di fattori di rischio.

      

II Fase: Individuazione dei rischi di esposizione

·        Misure  di sicurezza, sistemi  di  protezione,  modalità operative attuate.

·        Rischi di esposizione di interesse prevenzionistico.

 

III Fase: Stima dei rischi

·        Verifica del rispetto di buona tecnica prevenzionistica.

·        Misura dei parametri di Rischio e loro quantificazione.

·        Definizione dei reali rischi di esposizione.

 

IV Fase: Stesura del documento

 

Anche laddove sia stata effettuata la valutazione dei rischi, è necessario rilevare sia i mutamenti dell’attività svolta sia l’evoluzione normativa in materia di sicurezza (negli ultimi anni sono stati parecchi i disposti legislativi che integrano e modificano la normativa di riferimento).

Citiamo come esempi:

§         il D. M. 10.03.1998, con il quale ai datori di lavoro è fatto obbligo di valutare e classificare il rischio di incendio nei luoghi di lavoro nonché di indicare le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare.

§         Il D.M. 02.10.2000, con il quale si emanano le linee guida d’uso dei Videoterminali.

 

Proprietà comunali

Un primo livello di analisi riguarda la sicurezza dei luoghi e degli ambienti.

Oltre agli ambienti di lavoro dove prestano servizio non solo i dipendenti, ma anche fruitori esterni Esempio: palazzo comunale, depositi, acquedotto, scuole, cimitero, impianti sportivi, biblioteca, mattatoio, ambulatori medici etc

 

Informazione e formazione

Gli artt. 21 e 22 del D.Lgs 626/94 nonché le recenti sentenze della Corte di Cassazione sanciscono la formazione ed informazione dei lavoratori come uno dei punti cardini della sicurezza; i lavoratori dovranno essere coinvolti attraverso un’opera di sensibilizzazione per mezzo di riunioni periodiche, emissione di Procedure e verifica del grado di coinvolgimento del personale stesso, (non è da ritenersi valida la formazione attraverso il solo rilascio di una procedura o brochure).

 

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Novità su denuncia  e verifiche di messa a terra

Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2002 è stato pubblicato il d.P.R. 462/2001, “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

Il testo semplifica le denunce di installazioni e dispositivi antifulmine, di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi.

Saranno abrogati gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e gli gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto e variano gli intervalli di tempo tra una verifica obbligatoria e l'altra.

-   La messa in esercizio degli impianti elettrici non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
-   Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui sopra è presentata allo stesso sportello unico.
-   L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
-   Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. Anche queste verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono sempre a carico del datore di lavoro.

 

LE DISPOSIZIONI

 

GLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE FULMINI

OMOLOGAZIONE

L’omologazione avviene con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità.

Sono abrogati i modelli A e B

INVIO

DICHIARAZIONE

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA di competenza, o allo sportello unico ove istituito.

ORGANI DI VERIFICA

L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti.

Per l’attuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.

PERIODICITA’

Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare ad intervalli  non superiori a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti a maggiore rischio elettrico, come i cantieri, i locali ad uso medico e gli ambienti a maggiore rischio di incendio.

 

IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE

OMOLOGAZIONE

L’omologazione avviene con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità.

E’ stato abrogato il modello C.

INVIO DICHIARAZIONE

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA di competenza, o allo sportello unico ove istituito.

ORGANI DI VERIFICA

La prima verifica deve essere fatta dalla ASL o all’ARPA su tutti gli impianti.

PERIODICITA’

Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare ad intervalli  non superiori a due anni.

 

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